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avvocato Laura Calvanese studio legale in Isernia #difensoreufficio #assistenzapenale #ritialternativi #ritipremiali #messallaprova #proceduremessaallaprova #MAP #RIFORMACARTABIADELPROCESSO In apertura del Consiglio dei Ministri n. 43 del 17 luglio 2023 – si legge in un comunicato stampa pubblicato sul sito del Governo – «il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza delle implicazioni della sentenza della Corte di Cassazione n. 34895 del 2022, relativa al regime delle intercettazioni ambientali nei delitti di criminalità organizzata, e alle conseguenze che l’applicazione generalizzata dei principi dettati da tale sentenza potrebbe avere sui procedimenti penali già in corso per reati di tipo associativo». In alcuni casi – prosegue il comunicato stampa – «ciò potrebbe comportare l’inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito sulla base dell’interpretazione precedente, che consentiva l’utilizzo degli strumenti previsti per la lotta alla criminalità organizzata anche in assenza della contestazione del reato associativo». Pertanto, «anche in considerazione delle richieste pervenute in tal senso da alcuni tribunali, il Governo ritiene necessaria e urgente l’adozione di una norma d’interpretazione autentica, che chiarisca cosa debba intendersi per “reati di criminalità organizzata” e che eviti l’applicabilità in senso generalizzato dell’interpretazione di recente avanzata dalla Corte di Cassazione». L’intenzione, d’intesa col Ministro della giustizia, è «di inserire questa norma in un decreto legge di prossima approvazione».
La riduzione di pena derivante dalla scelta del rito abbreviato in caso di condanna per delitti e contravvenzioni in continuazione tra loro La II Sezione penale della Corte di Cassazione si è di recente pronunciata in tema di continuazione fra delitti e contravvenzioni. Più di preciso, veniva posta al vaglio dei giudici di legittimità la questione circa il trattamento sanzionatorio derivante, nell’ipotesi di cui sopra, dallo sconto di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato. La legge n. 103 del 2017, infatti, ha stabilito che, nel caso di contravvenzioni, la pena debba essere ridotta, per la scelta non rito, non già di un terzo come precedentemente previsto, ma della metà (art.442, co.2, c.p.p., come novellato dalla legge in parola). Posto che, per quanto attiene alle pene per le contravvenzioni, la riduzione per il rito abbreviato è stata così ridefinita dalla legge n. 103/17, occorre individuare quei criteri per la corretta definizione del trattamento sanzionatorio nell’ipotesi in cui sia stata riconosciuta la continuazione fra delitti e contravvenzioni. I giudici della II sezione richiamano le recenti Sezioni Unite n. 40984 del 2018 che, in tema di continuazione tra reati puniti con pene eterogenee, avevano enunciato il principio di diritto secondo il quale la continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratta di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee. Nei casi di reati puniti con pene eterogenee (detentive e pecuniarie) posti in continuazione, l’aumento di pena per il reato satellite va comunque effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena previsto per il reato satellite, nel senso che l’aumento della pena detentiva del reato più grave andrà ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. pen. Escluso che, per effetto della continuazione, vi sia una sorta di “omologazione” delle pene previste per il reato satellite a quella comminata per il reato principale, la Corte si era sforzata di individuare in termini positivi un criterio di determinazione della pena nel caso di sanzioni eterogenee. Si è allora affermato che l’aumento conseguente alla continuazione, in ossequio al principio del favor rei, va così calcolato: il giudice deve anzitutto procedere a determinare l’aumento della pena prevista per la violazione più grave; in un secondo momento, considerato che la legge non richiede necessariamente che la sanzione sia assimilata a quella del reato più grave, deve ragguagliare la quota dell’aumento di pena detentiva nel genere della pena pecuniaria prevista per il reato satellite, secondo i criteri di cui all’art. 135 c.p. Sulla base di detto criterio, appare senz’altro più agevole operare le riduzioni di pena nel rito abbreviato in presenza di continuazione fra reati puniti con pene diverse. La diminuzione per la scelta del rito, infatti, si dovrà effettuare distintamente sugli aumenti disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti nella misura di un terzo.
IL MESSAGGIO DELL’AVVOCATO FRANCESCO LA CAVA, PRESIDENTE CAMERA PENALE ISERNIA Profondo Cordoglio per la prematura scomparsa del Dott. Fabio Papa, Magistrato di grande professionalità, preparazione ed impegno nella lotta alla criminalità,sempre nel rispetto dei diritti umani e Costituzionalmente garantiti. Lascia un vuoto oltre che nella Magistratura anche nell’Avvocatura con cui ha sempre interloquito con grande rispetto dei ruoli. https://quotidianomolise.com/morte-fabio-papa-il-cordoglio-e-i-messaggi-delle-istituzioni/
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