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avvocato Laura Calvanese studio legale in Isernia #difensoreufficio #assistenzapenale #ritialternativi #ritipremiali #messallaprova #proceduremessaallaprova #MAP #RIFORMACARTABIADELPROCESSO In apertura del Consiglio dei Ministri n. 43 del 17 luglio 2023 – si legge in un comunicato stampa pubblicato sul sito del Governo – «il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza delle implicazioni della sentenza della Corte di Cassazione n. 34895 del 2022, relativa al regime delle intercettazioni ambientali nei delitti di criminalità organizzata, e alle conseguenze che l’applicazione generalizzata dei principi dettati da tale sentenza potrebbe avere sui procedimenti penali già in corso per reati di tipo associativo». In alcuni casi – prosegue il comunicato stampa – «ciò potrebbe comportare l’inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito sulla base dell’interpretazione precedente, che consentiva l’utilizzo degli strumenti previsti per la lotta alla criminalità organizzata anche in assenza della contestazione del reato associativo». Pertanto, «anche in considerazione delle richieste pervenute in tal senso da alcuni tribunali, il Governo ritiene necessaria e urgente l’adozione di una norma d’interpretazione autentica, che chiarisca cosa debba intendersi per “reati di criminalità organizzata” e che eviti l’applicabilità in senso generalizzato dell’interpretazione di recente avanzata dalla Corte di Cassazione». L’intenzione, d’intesa col Ministro della giustizia, è «di inserire questa norma in un decreto legge di prossima approvazione».
La riduzione di pena derivante dalla scelta del rito abbreviato in caso di condanna per delitti e contravvenzioni in continuazione tra loro La II Sezione penale della Corte di Cassazione si è di recente pronunciata in tema di continuazione fra delitti e contravvenzioni. Più di preciso, veniva posta al vaglio dei giudici di legittimità la questione circa il trattamento sanzionatorio derivante, nell’ipotesi di cui sopra, dallo sconto di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato. La legge n. 103 del 2017, infatti, ha stabilito che, nel caso di contravvenzioni, la pena debba essere ridotta, per la scelta non rito, non già di un terzo come precedentemente previsto, ma della metà (art.442, co.2, c.p.p., come novellato dalla legge in parola). Posto che, per quanto attiene alle pene per le contravvenzioni, la riduzione per il rito abbreviato è stata così ridefinita dalla legge n. 103/17, occorre individuare quei criteri per la corretta definizione del trattamento sanzionatorio nell’ipotesi in cui sia stata riconosciuta la continuazione fra delitti e contravvenzioni. I giudici della II sezione richiamano le recenti Sezioni Unite n. 40984 del 2018 che, in tema di continuazione tra reati puniti con pene eterogenee, avevano enunciato il principio di diritto secondo il quale la continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratta di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee. Nei casi di reati puniti con pene eterogenee (detentive e pecuniarie) posti in continuazione, l’aumento di pena per il reato satellite va comunque effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena previsto per il reato satellite, nel senso che l’aumento della pena detentiva del reato più grave andrà ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. pen. Escluso che, per effetto della continuazione, vi sia una sorta di “omologazione” delle pene previste per il reato satellite a quella comminata per il reato principale, la Corte si era sforzata di individuare in termini positivi un criterio di determinazione della pena nel caso di sanzioni eterogenee. Si è allora affermato che l’aumento conseguente alla continuazione, in ossequio al principio del favor rei, va così calcolato: il giudice deve anzitutto procedere a determinare l’aumento della pena prevista per la violazione più grave; in un secondo momento, considerato che la legge non richiede necessariamente che la sanzione sia assimilata a quella del reato più grave, deve ragguagliare la quota dell’aumento di pena detentiva nel genere della pena pecuniaria prevista per il reato satellite, secondo i criteri di cui all’art. 135 c.p. Sulla base di detto criterio, appare senz’altro più agevole operare le riduzioni di pena nel rito abbreviato in presenza di continuazione fra reati puniti con pene diverse. La diminuzione per la scelta del rito, infatti, si dovrà effettuare distintamente sugli aumenti disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti nella misura di un terzo.
IL MESSAGGIO DELL’AVVOCATO FRANCESCO LA CAVA, PRESIDENTE CAMERA PENALE ISERNIA Profondo Cordoglio per la prematura scomparsa del Dott. Fabio Papa, Magistrato di grande professionalità, preparazione ed impegno nella lotta alla criminalità,sempre nel rispetto dei diritti umani e Costituzionalmente garantiti. Lascia un vuoto oltre che nella Magistratura anche nell’Avvocatura con cui ha sempre interloquito con grande rispetto dei ruoli. https://quotidianomolise.com/morte-fabio-papa-il-cordoglio-e-i-messaggi-delle-istituzioni/
Evoluzione legislativa
Immagine fonte wikipedia Intervento Avv.Laura Calvanese “Le conquiste dei diritti delle donne nella legislazione italiana ed europea” Questo breve intervento, strutturato in maniera di dialogos, mira a fornire un breve excursus dell’evoluzione legislativa in Italia a tutela delle donne, partendo da un’analisi della simbologia, delle immagini e del lessico. Simbologia e coscienza collettiva: possiamo notare come di recente l’uso ripetuto e costante del colore rosso, un tempo usato dalla Chiesa per designare il colore del martirio, sia divenuto una costante per descrivere i temi legati alla questione femminile, con particolare riguardo agli esiti più drammatici come la violenza o il femminicidio: esempi ne sono: il Codice Rosso; le scarpe rosse; la panchina rossa. Perché la data dell’8 marzo: Nel dopoguerra, l'8 marzo avrebbe ricordato la morte di centinaia di operaie nel rogo di una fabbrica di camicie Cotton o Cottons avvenuto nel 1908 a New York. Fu poi l’istituzione di una giornata “per i diritti della donna e per la pace internazionale” da parte dell’ONU, che si fece coincidere appunto con l’8 marzo già celebrato in molti Paesi, ad assegnarle definitivamente il valore universale che conosciamo oggi: quello di un’occasione per celebrare e sostenere il riconoscimento dei diritti delle donne e la loro piena e paritaria partecipazione alla vita civile, economica, sociale e politica. EMANCIPAZIONE E PATRIARCATO ETIMOLOGIA DEL TERMINE EMANCIPAZIONE è tutta latina: si tratta dell'unione del prefisso ex- che indica azione di uscire da, allontanarsi da con il termine mancipium = acquisizione di proprietà (a sua volta dall'unione di manus + capere = prendere in mano, avere in pugno... Perciò, emanciparsi significa uscire dalla condizione di assoggettamento a qualcuno. Infatti, presso gli antichi Romani ove il pater familias cioè il patriarca, aveva poteri ampissimi, oltre che sui beni (cose e animali), anche sulle persone (schiavi e figli), addirittura di vita o di morte, si praticavano rituali ben precisi, sia per aquisirne ufficialmente la patria potestas (rituale della "mancipatio") sia per estinguerla (rituale dell' "emancipatio") ________________________________________L’etimologia stessa del termine emancipazione descrive in modo dinamico il percorso di acquisizione di uno status di libertà partendo da uno status di assoggettamento. Nei confronti del pater familias, figura generica che riassume in sé tutte le connotazioni negative e contrapposte alla donna, in un perenne dualismo. Breve rassegna legislativa: ARTICOLO 3 COSTITUZIONE Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese Note Nella prospettiva giuridica qui adottata, l'eguaglianza si può sintetizzare anzitutto nella parità formale tra tutti i cittadini, inibendone così le discriminazioni. Essa si raccorda idealmente all'art. 1 della CEDU; vengono quindi in seguito specificati i singoli divieti (le mancanze di distinzioni di cui al termine del primo capoverso) cui ancorare una effettiva tutela del pari trattamento. Come anticipato, per legge è da intendersi ogni fonte disciplinante il complesso dei diritti da tutelarsi, ivi comprese quelle comunitarie (art. 20 CEDU). Le leggi che introducono differenziazioni tra categorie o situazioni sono sottoposte ad una valutazione di conformità a Costituzione in riferimento all'articolo qui in esame. Eguaglianza comprende altresì il divieto di discriminazione, ed il dovere di imparzialità, alla luce del canone di razionalità: particolare rilievo assumerebbero le "condizioni personali e sociali", che avrebbero la loro radice in ragioni soggettive indefinite e quindi più facilmente eludibili. Sarà compito del Giudice costituzionale sancire eventuali disparità. ________________________________________ LE LEGGI CHE HANNO CAMBIATO LA VITA DELLE DONNE IN ITALIA 1945 – Diritto di voto attivo e passivo Il primo grande, importante passo avanti in ambito politico risale al 1945, anno in cui alle donne maggiorenni (21 anni) viene riconosciuto il diritto di voto. Successivamente, e più precisamente il 10 marzo del 1946, il decreto numero 74 prevede per le donne anche la possibilità di essere elette. 1963 – Accesso agli impieghi pubblici Un’altra importante conquista per ciò che concerne la parità di genere avviene nel 1963, anno in cui il parlamento italiano ammette le donne ai pubblici uffici e alle professioni. La legge n.66 con soli due articoli permette alle donne di accedere a tutte le cariche professioni ed impieghi pubblici, compresa la magistratura, senza limitazioni per ciò che riguarda le mansioni e la carriera. 1970 – Divorzio Il 1 dicembre del 1970 la legge n. 898 introduce il divorzio nella legislazione italiana. Viene quindi ufficialmente e legalmente concesso lo scioglimento del matrimonio, nonostante le opposizioni di alcuni movimenti politici. Nel 1974 il referendum abrogativo affermò definitivamente la volontà della popolazione di mantenere in vigore la legge sul divorzio. 1975 – Riforma del diritto di famiglia Nel 1975 viene stabilita la parità dei coniugi con l’obiettivo di rendere marito e moglie uguali di fronte alla legge. La potestà del marito viene abolita a favore di una responsabilità condivisa tra i coniugi. In riferimento all’aspetto patrimoniale della familglia vengono introdotte la comunione e la separazione dei beni. Viene inoltre rivista la separazione, nell’ambito della quale il tradimento del marito è inserito tra le cause legittime di separazione. 1978 – Aborto Tutt’oggi fortemente dibattuta, la lgge n. 194 ‘Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza’ elimina il reato di aborto. L’IVG (Interruzione Volontaria di Gravidanza) viene così legalizzata e regolamentata, con l’obiettivo di combattere tutte le pratiche clandestine e pericolose di aborto. 1981 – Abolizione del delitto d’onore e del matrimonio riparatore In passato un delitto commesso per onore prevedeva pene ridotte. Uccidere qualcuno per salvaguardare la propria reputazione era considerato un motivo valido per ottenere uno sconto della pena. Chiaramente anche chi commetteva un delitto in ambito familiare, per tradimenti e questioni di onore di vario genere, aveva la possibilità di beneficiare della riduzione della pena. Nel 1981, una sola legge aboliva il delitto d’onore, il matrimonio riparatore e l’abbandono di un neonato per causa d’onore. 2010 – Parità sul lavoro Uno degli ambiti in cui si è maggiormente palesata la differenza tra uomo e donna è quello professionale. La parità sul lavoro è ancora lontana dall’essere pienamente raggiunta, anche se notevoli passi in avanti sono stati fatti. Nel 2010, quindi appena un decennio fa, il decreto legislativo n. 5 condanna comportamenti discriminatori nei confronti della donna. Il datore di lavoro è passibile di ammenda nei casi di discriminazioni che riguardano l’aspetto retributivo o per qualsiasi altra disparità di trattamento. 2011 – Quote rosa nei consigli di amministrazione Rimanendo in ambito lavorativo la legge sulle ‘quote rosa’ segna una conquista importante per le donne. Nel 2011 la legge 120 impone alle società quotate un equilibrio tra i generi per ciò che concerne gli amministratori da eleggere. L’equilibrio in questione può essere considerato ‘raggiunto’ quando il genere meno rappresentato all’interno dell’organo amministrativo abbia almeno un terzo degli amministratori eletti. 2009 – Stalking Tra le leggi che hanno cambiato la vita delle donne quella che riguarda lo stalking segna un traguardo importante nell’ambito del rispetto e della tutela dell’incolumità. Con la legge 38 inserita nel Codice Penale il comportamento molesto, ossessivo e persecutorio nei confronti di una donna diventa reato. Commette il delitto di “atti persecutori” (c.d. stalking) “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita” (art. 612-bis c.p.), con una pena prevista da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 5 anni. 2013 – Violenza sulle donne Sulla scia della legge sullo stalking nel 2013 viene finalmente approvato il decreto-legge contro il femminicidio e la violenza sulle donne, convertito in legge nello stesso anno. LA CONVENZIONE DI ISTANBUL DELL’11 MAGGIO 2011 E I SUOI PUNTI SALIENTI La Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011, della quale l’Italia risulta fin dall’inizio tra i primi firmatari, e alla base dell’ispirazione della legislazione in tema di violenza di genere, e di recente ratificata dal Consiglio d’Europa per conto degli Stati membri UE, pone tra i suoi punti programmatici la realizzazione delle 4 P: Prevenzione, Protezione, Procedimento, Politiche, punti posti alla base dei lavori della Commissione d’inchiesta sul femminicidio istituita la Senato. CODICE ROSSO E CODICE ROSSO RAFFORZATO Si tratta di una normativa che oltre ad inasprire la pena per il reato di femminicidio prevede una serie di misure finalizzate alla prevenzione per ciò che concerne la violenza domestica e la tutela delle donne. . Il “Codice Rosso” la Legge 19 luglio 2019, n. 69, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, meglio conosciuta col “nome” di “Codice Rosso”, che ha incluso incisive disposizioni di diritto penale sostanziale, così come ulteriori di indole processuale. È stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nella finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come l’ormai più che collaudato braccialetto elettronico. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l’applicazione di misure di prevenzione. In buona sostanza, per tutti i fatti di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale – semplice o aggravata – atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo ed atti persecutori – lo stalking – scatta in via diretta ed immediata per precetto normativo il <<codice rosso>>; codice emergenziale che scatta, altresì, in presenza di talune ipotesi aggravate ad effetto speciale ai sensi degli articoli 576 e 577 c.p. nell’ambito degli elementi circostanziali dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale relativamente ai commi ed ai numeri tipicizzati dalla novella. La legge n.168/2023, recentemente approvata dal Parlamento, meglio nota come “Codice rosso rafforzato”, intende fornire una risposta più incisiva al fenomeno della violenza di genere e domestica, attraverso la previsione di un pacchetto normativo che possa intervenire incisivamente in ordine al contrato e alla prevenzione dei reati di violenza, anche alla luce degli ultimi e drammatici avvenimenti.
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